OBBLIGO LIBRETTO METROLOGICO PER LE BILANCE

Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto del 21 aprile 2017 n° 93 sono state apportate delle modifiche alla vecchia normativa con particolare riferimento all’introduzione del Libretto Metrologico.

Di seguito un riassunto sulle nuove disposizioni in merito agli strumenti di misura (bilance) che sono entrate in vigore dal 19 settembre 2017.

  1. I costruttori di bilance non sono più abilitati ad effettuare la prima Verifica Periodica ma solo la Verifica Prima.
  1. Pertanto una nuova bilancia venduta dopo il 19 settembre 2017, dovrà essere messa in servizio entro trenta giorni dal TITOLARE dello strumento (Utente Metrico) attraverso una comunicazione di messa in servizio alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, comunicando modello, matricola, indirizzo, ecc… 
  1. Dalla data della messa in servizio, il TITOLARE dello strumento ha 3 anni di tempo per richiedere la prima Verifica Periodica.
  1. La Verifica Periodica avrà validità tre anni e il TITOLARE dello strumento dovrà richiedere una nuova verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti, solo se la riparazione ha comportato la rimozione dei sigilli di chiusura o anche sigilli elettronici.
  1. Dal 19 settembre 2017 ogni nuova Verifica Periodica richiederà l’emissione del Libretto Metrologico rilasciato dal Laboratorio Abilitato o dalla CCIAA di competenza che eseguirà la Verifica. Il Libretto Metrologico rimarrà al TITOLARE dello strumento che ne avrà cura e servirà per annotare ogni operazione riguardante lo strumento metrico, cioè: verifiche periodiche, riparazioni, cessione ad altro utente, ecc…